|
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che: il decreto legislativo n. 206 del
06.03.2005 e ss. Modifiche di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa
all'espletamento delle loro attività b) il consumatore
ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell' art.35 D. lgs.
79/2011), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art.
18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La
nozione di "pacchetto turistico" (art. 34 del D. Lgs.
79/2011) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso",
le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b)
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all'alloggio (omissis)... che costituiscano, per le
esigenze ricreative del turista, parte significativa del
"pacchetto turistico".
|
|
2) FONTI LEGISLATIVE.
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto,
sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977
n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, dal sopraccitato Codice
del Consumo, nonché dal D. Lgs. 79/2011.
|
|
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA.
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o
nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli
elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica
del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell'organizzatore; estremi della polizza
assicurativa responsabilità civile; periodo di validità
del catalogo o programma fuori catalogo; modalità
e condizioni di sostituzione (Art. 39D. Lgs. 79/2011.);
parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art.40 D. Lgs. 79/2011). L’organizzatore inoltre
informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i
eettivo/i nei tempi e con le modalità previste
dall’art.11 del Reg. CE 2111/05.
|
|
4) PRENOTAZIONI.
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in
cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia
di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dal D. Lgs. 79/2011 in tempo utile prima dell'inizio del
viaggio.
|
|
5) PAGAMENTI.
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto
della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dalla Scheda
Tecnica. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia
intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di
diritto.
|
6) PREZZO.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante*;
-
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda
tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
* ADEGUAMENTO CARBURANTE:
l'importo dovuto per l'adeguamento carburante
potrà variare fino a 20 giorni che precedono la partenza ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. 23 maggio 2011, n.
79 (Codice del Turismo) - La modalità di calcolo della
variazione del costo del carburante è definita in base
all'aumento dell'indice del prezzo del carburante
per trasporto aereo (c.d. Fuel surcharge) secondo il
parametro stabilito in base all'indicizzazione mensile
del prezzo del barile di petrolio greggio, quotato alla
Borsa di Londra (Brent Crude Oil) così come riportato
dall'International Monetary Found (IMF)
- http://www.
imf.org/external/np/res/commod/index.asp
|
|
7) RECESSO DEL CONSUMATORE.
Il Consumatore può recedere dal contratto, senza
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta
dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal
Consumatore. Nei casi di cui sopra, il Consumatore ha
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere eettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso. Il Consumatore dovrà dare
comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso
di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall'Organizzatore si intende accettata. Al
consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma verrà addebitato
- indipendentemente del pagamento dell’acconto di
cui all’art. 5
- l’importo della penale nella misura indicata nella
Scheda Tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica).
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Ai sensi dell'art. 55.1.b del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”) avendo il presente contratto ad
oggetto la fornitura di servizi turistici ed essendo il
professionista impegnato a fornire tali prestazioni ad
una data determinata od in un periodo prestabilito,
non si applica il diritto di recesso previsto agli artt.
64 e ss., nonché gli artt. 52, 53 e 54.1 del Codice del
Consumo.
|
|
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, I'organizzatore
comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico,
proponendo una soluzione alternativa il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'oerta di un
pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del
2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l'annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del consumatore
del pacchetto turistico alternativo oerto (ai sensi del
precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (art.
33.2 lettera E del Codice del Consumo), restituirà al
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato
e incassato a titolo di caparra dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio, ai sensi dell'art. 36.1 lettera D
del D. Lgs. 79/2011. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di
cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma
qualora fosse egli ad annullare
|
|
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari
a tale dierenza. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura
della dierenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
|
|
10) SOSTITUZIONI.
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato
per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario;b)
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art. 39 del D. Lgs. 79/2011) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi
all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla
sostituzione nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono
inoltre solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune
tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo
del cessionario, anche se eettuata entro il termine di
cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà
pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza
|
|
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.
Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale
- aggiornate alla data di pubblicazione del catalogo
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione
necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia
e/o i rispettivi canali informativi governativi uciali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Aari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di
uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore. I consumatori dovranno
informare il venditore e l'organizzatore della propria
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certi-
ficati di vaccinazione, del passaporto individuale e di
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle
fonti informative indicate al comma 2) le informazioni
uciali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I
consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore,
nonchè ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
consumatori saranno chiamti a rispondere di tutti i
danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero
subire a causa del mancato rispetto degli obblighi
sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire
all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga di quest'utlimo nei confronti dei
terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per
iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e
l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a specificare esplicitamente la richiest
adi relativi servizi personalizzati.
|
|
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
uciali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire
in catalogo o depliant una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione
e conseguente accettazione della stessa da parte del
consumatore.
|
|
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ.
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse vengano eettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte
da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il
venditore presso il quale sia stata eettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia
|
|
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO.
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso
superiore ai limiti indicati negli articoli 44 e 45 del D.
Lgs 79/2011
|
|
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13
e 14 delle presenti Cond. Gener.), quando la mancata
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore.
|
|
16) RECLAMI E DENUNCE.
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo af-
finché l'organizzatore, il suo rappresentante locale
o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il consumatore dovrà:
- a pena di decadenza
- altresì sporgere reclamo mediante l'invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza.
|
|
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uci dell'organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
|
|
18) FONDO DI GARANZIA.
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo
di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai
sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 79/2011), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì
fornire un'immediata disponibilità economica in caso
di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi
dell'art. 51 del D. Lgs. 79/2011).
|
|
ADDENDUM
ADDENDUM
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli
servizi turistici.
|
|
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l'oerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6;
art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto
di contratto
|
|
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.
A tali contratti sono
altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art.5; art.7;
art.8; art. 9: art. 10 1° comma; art.11; art.15; art. 17.
L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti
come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno, ecc.).
|
|
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.
Informativa ai sensi della legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della L. 38/2006. La Legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile
anche se sono commessi all'estero. Il rispetto per i
diritti dei bambini non conosce frontiere.
"Per vettori comunitari o appartenenti a Stati aderenti
alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono
limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o
lesioni personali del passeggero. Per danni superiori
a 100000 DSP (equivalenti a circa euro 120.000) il
vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se può provare che il danno non gli è
imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è
responsabile fino ad un massimo di 4150 DSP (circa
5000 euro); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a
1000 DSP (circa 1200 euro). I vettori non appartenenti
a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal
1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti.
Tutti i diritti sono riservati ed è vietata ogni riproduzione, non solo per esteso, ma anche parziale, di frasi,
articoli o qualsivoglia testi e di disegni ed illustrazioni,
a norma delle vigenti leggi di stampa.
|